Art. 2.
(Ambito operativo).

      1. L'optometrista esamina, tratta e gestisce disturbi e disordini del sistema visivo che interessano la visione binoculare, il sistema accomodativo, il sistema oculo-motorio, il sistema fusionale, e i disturbi visivi funzionali, prescrivendo i mezzi compensativi più adeguati ed eseguendo i trattamenti riabilitativi più idonei allo scopo.
      2. L'optometrista individua gli ausili visivi e i trattamenti riabilitativi più opportuni per i soggetti ipovedenti.
      3. Per lo svolgimento della sua funzione professionale, l'optometrista può utilizzare tecniche optometriche nonché strumenti optometrici ufficialmente riconosciuti e certificati.
      4. L'optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e all'elaborazione o esecuzione di terapie e, qualora abbia il sospetto di un'alterazione morbosa della normale capacità visiva del

 

Pag. 4

soggetto, è tenuto ad inviare lo stesso al medico oftalmologo.
      5. L'optometrista non può prescrivere o somministrare farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici.
      6. L'optometrista, al termine dell'esame della capacità visiva, fornisce adeguata informazione scritta di quanto riscontrato.
      7. L'optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale o in dipendenza, sia di strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.